Statuto

Benvenuti nell’Associazione Aretusea Mare Nostrum

STATUTO “ASSOCIAZIONE ARETUSEA MARE NOSTRUM

Art. 1 – Denominazione e sede

E’ costituita una associazione di promozione socio-culturale denominata “Associazione Aretusea Mare Nostrum”. La sede dell’Associazione è in Siracusa, attualmente alla via Napoli n. 10. II Consiglio direttivo può deliberare con atto motivato il trasferimento della sede.

Art. 2 – Oggetto Sociale

L’associazione non ha scope di lucro. E’ apartitica, apolitica ed ha finalità esclusivamente sociali, culturali, umanitarie e sportive. L’associazione si propone di:

  • contribuire allo sviluppo culturale e civile dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive;
  • favorire lo sviluppo della vita sociale del socio e della propria famiglia con il minore impegno economico, sfruttando al massimo il tempo libero con impegni ludici, culturali, sportivi e ricreativi;
  • favorire l’estensione di attività culturali, sportive, ricreative e di forme consortili tra associazioni e altre organizzazioni democratiche, favorendo la conoscenza del mare e di tutte le sue incantevoli bellezze;
  • promuovere e gestire iniziative, servizi, attività culturali, attività hobbistiche, attività sportive, anche con l’ausilio di altre associazioni sportive, ed attività ricreative atte a soddisfare le esigenze dei soci, anche organizzando un servizio interno di somministrazione di bevande e alimenti in favore esclusivo dei soli associati e degli aderenti ad altre associazioni che appartengono alle stesse organizzazioni nazionali di riferimento;
  • svolgere tutte le iniziative previste dallo Stato, della Regione e della Comunità Europea, all’incoraggiamento delle attività turistico-alberghiere, alle attività socio culturali e allo sviluppo delle occupazioni giovanili del nostro territorio nonché nell’ambito della comunità;
  • sviluppare, anche tramite collaborazioni con altri enti o associazioni in Italia e all’estero, iniziative intese a promuovere e sviluppare principi di solidarismo e di partecipazione democratica alla vita sociale, alla promozione socio culturale di ogni espressione artistica, nonché a valori progressisti e liberali, riconosciuti quale tessuto ideale fondamentale dell’associazionismo;
  • svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopra indicate, comunque utili alla realizzazione degli scopi associativi. Tra questi, a titolo meramente esemplificativo e senza pregiudizio di qualsiasi altro, si indicano:
    – desione, partecipazione, collaborazione, affiliazione ad altri Enti ed Organismi, che siano in linea con i principi dell’Associazione e favoriscano il conseguimento degli scopi prefissati;
    – stipula di contratti, di natura privatistica o pubblicistica, intesi ad assicurare l’attività dei propri associati ed aderenti.

Art. 3 – Attività sociali

Per il raggiungimento dei propri scopi sociali l’associazione potrà svolgere ogni tipo di attività sportiva, culturale, ricreativa e del tempo libero valorizzando varie attività quali ad esempio:

  • progettare, organizzare, coordinare, svolgere manifestazioni, siano esse musicali, gastronomiche, culturali, ludiche, sportivo-turistiche, o con interessi storico culturali con relativi percorsi turistico enogastronomici, convegni, seminari, conferenze, convitti giornate di studio o altre, in tutto o in parte anche per la sola parte logistica e/o per viaggi relativi;
  • curare la vendita o la prenotazione di abbonamenti, biglietti per manifestazioni, rassegne musicali o teatrali , eventi sportivi, serate da ballo, festival cinematografici e teatrali. – organizzare gite e viaggi per comitive, in Italia ed all’Estero, con qualsiasi mezzo di trasporto, e qualsiasi azienda di ricezione turistica o alberghiera, o soltanto coordinare e sistemare comitive provenienti dall’Estero in Italia o altro Territorio comunitario
  • l’organizzazione e la gestione di attività di turismo sociale al fine di valorizzare il territorio favorire la riscoperta del rapporto con la natura, i beni culturali e ambientali;

Art. 4 – Adesione ad Enti di promozione, ed organismi nazionali ed internazionali

L’Associazione accetta tutte le disposizioni statutarie di quelle associazioni, circoli ed Enti, sia nazionali che internazionali, alle quali deciderà di aggregarsi o affiliarsi per migliorare le attività istituzionali proprie e con le quali abbia finalità analoghe o complementari.

Art. 5 – Soci

I soci si distinguono in: Soci fondatori, che sono coloro che hanno costituito I’Associazione. Soci Ordinari che sono coloro che abbiano fatto domanda di far parte dell’Associazione, la cui domanda sia stata accettata dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 – Modalità di Ammissione

Per essere ammessi a soci è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo con l’osservanza delle seguenti modalità:

  • indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza; dichiarare di accettare e di attenersi a quanto stabilito dal presente statuto e dalle deliberazioni degli organi sociali. E’ compito del Presidente dell’Associazione o di altro membro del Consiglio Direttivo, a ciò appositamente delegato con atto deliberato dal Consiglio medesimo, valutare l’accettazione della domanda di ammissione a socio. La presentazione della domanda di ammissione, il contestuale versamento della quota sociale e l’accettazione della domanda danno diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di socio a tutti gli effetti, e la fruizione delle facilitazioni e delle offerte proposte all’Associazione. Nel caso la domanda venga respinta, l’interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio Direttivo, nella sua prima convocazione. La tessera rilasciata al socio contestualmente al versamento della quota sociale ha valore per tutto l’anno associativo; essa è rinnovabile con il solo versamento della quota sociale entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, senza presentazione di ulteriore domanda di ammissione.

Art. 7 – Diritti e doveri degli associati

Tutti i soci hanno uguale diritto di voto e di partecipazione alla vita associativa, in particolare per quanto riguarda l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, la nomina degli organi direttivi, approvazione del bilancio. Tutti i soci hanno diritto di frequentare i locali dell’associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall’associazione stessa, fermo restando il puntuale versamento delle quote associative. I soci sono tenuti al pagamento annuale della quota sociale entro il termine fissato dal consiglio direttivo. Il mancato pagamento della quota annuale costituisce causa di esclusione del socio per morosità. Tutti i soci sono tenuti ad osservare lo statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

Art. 8 – Scioglimento del rapporto sociale

Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ai singoli soci può avvenire per recesso volontario in qualsiasi momento, per causa di morte e per esclusione. II socio può essere escluso quando non ottempera alle norme statutarie, arreca danni morali o materiali all’associazione, danneggia l’immagine dell’associazione con il suo comportamento sociale. L’esclusione da associato è deliberata dal consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri con atto motivato. Dell’esclusione deve essere data comunicazione scritta al domicilio del socio escluso. L’esclusione ha effetto dal momento in cui il socio ne riceve comunicazione scritta. I soci esclusi per morosità possono essere ammessi dal Consiglio Direttivo dietro pagamento di una nuova quota di iscrizione. I soci esclusi possono ricorrere contro il provvedimento alla prima Assemblea, presentando ricorso al Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dalla comunicazione di esclusione. Chi recede dall’Associazione, per qualsiasi motivo, non ha diritto alcuno sul patrimonio.

Art. 9 – Intrasmissibilità delle quote sociali

Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 460/97, tutte le quote sociali ordinarie e straordinarie e i contributi associativi versati dall’associato non sono trasmissibili fatta eccezione per causa di morte e non sono rivalutabili.

Art. 10 – Finanziamento dell’Associazione

Le entrate dell’associazione sono rappresentate dalle seguenti voci:

  • A) quote degli associati, che possono essere chieste all’atto dell’ammissione, per il rinnovo annuale della tessera, quale contributo straordinario e a fronte di particolari attività svolte. Tutte le quote ordinarie e straordinarie non sono rivalutabili, ne restituibili;
  • B) entrate derivanti da eventuali lasciti e donazioni;
  • C) erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dallo Stato, dalle Regioni, da Enti locali e da altri Pubblici e/o privati;
  • D) altre entrate, derivanti da occasionali o continuative attività commerciali svolte quali complemento e supporto dell’attività istituzionale.

Art. 11 – Patrimonio sociale

II patrimonio sociale e costituito:

  • A) dal patrimonio immobiliare e mobiliare di proprietà dell’Associazione;
  • B) dalle quote di iscrizione e dai contributi degli associati;
  • C) da lasciti e donazioni diverse;
  • D) dall’eventuale fondo di riserva costituito con eccedenza di rendiconto.

II patrimonio sociale è indivisibile e pertanto gli associati non possono chiedere la divisione ne pretendere la propria quota.

Art. 12 – Esercizio sociale

L’esercizio sociale dell’associazione inizia il primo Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno. L’assemblea può, con delibera motivata approvata dalla maggioranza dei presenti, modificare i termini della scadenza dell’esercizio annuale, adattandoli ai programmi e alle attività sociali.

Art. 13 – Bilancio

Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale il Consiglio Direttivo deve presentare all’Assemblea dei soci il bilancio, sotto forma di rendiconto economico e finanziario, dell’esercizio chiuso al 31 dicembre dell’anno precedente. II rendiconto deve essere depositato presso la sede dell’Associazione almeno dieci giorni prima della data prefissata per l’assemblea.

Art. 14 – Organi sociali

Gli organi sociali dell’associazione sono:

  • A) L’assemblea dei soci;
  • B) il Consiglio direttivo;
  • C) il Presidente.

Art. 15 – L’assemblea

L’assemblea è l’organo sovrano dell’associazione. L’assemblea e convocata, ai sensi dell’art. 2532 del codice civile, tramite affissione in bacheca, almeno 10 giorni prima della data convenuta. L’assemblea e convocata dal Presidente, oppure ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio.

L’assemblea deve, inoltre, essere convocata per:

a) l’elezione del Consiglio Direttivo e degli altri eventuali organi previsti dallo Statuto, ogni quattro anni;
b) la discussione e le deliberazioni eventuali concernenti ogni altro argomento non riconducibile alla competenza degli altri organi dell’associazione;
c) le modifiche statutarie;
d) lo scioglimento dell’associazione.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente dell’Associazione o, in assenza di quest’ultimo dal Vice-presidente, o, in assenza anche di quest’ultimo, dal membro del Consiglio Direttivo presente più anziano. L’assemblea è idonea a deliberare quando sia stata regolarmente convocata e, in prima convocazione siano presenti o rappresentati almeno la meta più uno dei soci aventi diritto di voto. Nell’avviso di convocazione dell’assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa e idonea a deliberare, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati ed aventi diritto al voto. Ogni socio ha diritto ad un voto. Per esercitare il proprio diritto all’elettorato attivo e passivo il socio deve essere in regola con il versamento delle quote sociali e di ogni altro contributo eventualmente dovuto all’associazione. Ogni socio può farsi rappresentare per delega scritta da un altro socio. Ogni socio può ricevere più deleghe, purché il delegante sia in regola con il versamento delle quote sociali. Ogni socio può essere eletto a ricoprire qualsiasi carica prevista dal presente Statuto. Di ogni assemblea viene redatto un verbale a cura del Segretario, a ciò preposto dal presidente o di chi ne fa le veci, scegliendolo tra i presenti, anche non soci. Il verbale, firmato dal presidente dell’assemblea e da chi lo ha redatto, viene conservato agli atti dell’associazione e ogni socio può prenderne visione.

Art. 16 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare gli scopi sociali. Il Consiglio Direttivo è eletto dall’assemblea dei soci ogni quattro anni. Esso e composto da un numero minimo di tre membri, scelto tra i soci in regola con tutti gli adempimenti statutari e rieleggibili nel tempo, tenendo conto che il 60% degli eletti al Consiglio Direttivo siano soci fondatori. II Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente, e può attribuire ad altri consiglieri incarichi specifici da svolgere in collaborazione con il Presidente. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso da far pervenire a ciascun consigliere, anche in modo informale, con almeno tre giorni di anticipo sulla data della riunione. Esso deve essere riunito ameno ogni sei mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio su richiesta scritta della maggioranza dei suoi membri. Qualsiasi convocazione del Consiglio dovrà comunque contenere l’elencazione delle materie da trattare. Le riunioni del Consiglio sono valide purché sia presente la maggioranza dei suoi componenti. Sono presiedute dal Presidente e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti. In caso di parità, è prevalente il voto del Presidente. A

rt. 17 – Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione. Presiede e convoca l’assemblea e il Consiglio Direttivo, firmandone i relativi verbali, ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell’attività dell’associazione. II Presidente sovrintende inoltre la gestione amministrativa ed economica dell’associazione, di cui firma gli atti. E’ tassativo che venga scelto tra i soci fondatori.

Art. 18 – Controversie tra gli associati

Qualunque controversia dovesse insorgere tra gli associati con riferimento alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione di questo statuto, verrà rimessa ad un Collegio di probiviri, scelti fra i soci ordinari i quali giudicheranno secondo diritto ma senza alcuna formalità di procedura, fermo restando il rispetto del contraddittorio.

Art. 19 – Scioglimento dell’Associazione

In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori scelti fra i soci fondatori.

Art. 20 – Devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell’Associazione, l’eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione avente analoghe finalità, oppure a fini di pubblica utilità, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti.

Art. 21 – Rinvio

Tutto quanto non previsto nel presente Statuto, sarà regolato ai sensi dell’art. 36 e seguenti del Codice Civile.

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